9 Ago 2024
Grappa, ritirati lotti per la presenza di alcol isopropilico e glicole etilenico. Il Ministero della Salute diffonde l’allerta “Non consumatela”. Ecco marchio e lotti coinvolti
Il ministero della Salute ha pubblicato nella pagina internet dedicata agli avvisi dei prodotti non conformi, a tutela della salute dei consumatori, il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di tre tipologie di grappa. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo per un rischio chimico per la presenza di alcol isopropilico e glicole etilenico. Si tratta, nel primo caso del lotto 23052 di grappa bianca venduta a marchio Gielledi Srl in bottiglie da 40, 100, 200 e 500 ml. Nel secondo caso, il richiamo riguarda il lotto 23065 della grappa Elegant venduta in bottiglie da 500 ml. Nel terzo caso, il richiamo riguarda il lotto 23003 della grappa Mandorlotto ( Liquore a vase di grappa e mandorla) a marchio “Il Trullo del Sovrano” venduta in bottiglie da 500 ml. Nello specifico, i prodotti richiamati non posseggono le caratteristiche di bevanda spiritosa previste dal Regolamento Europeo n. 787/2019, a causa della presenza nel Mandorlotto Il Trullo del Sovrano dell’alcool isopropilico, e nel caso della Grappa Bianca e della Grappa Elegant Gielledi contengono anche il glicole etilenico. Queste sostanze non permettono dunque di classificare il Mandorlotto come Liquore e le grappe come Acquavite di vinaccia, come previsto dal Regolamento Europeo. La produzione e la vendita di tutte e tre le tipologie di grappa, sono effettuate da Gielledi Srl, azienda che ha sede in via Umberto Saba 17, a Monopoli, un comune della città metropolitana di Bari. Il marchio di identificazione dell’azienda è IT00BAX00112K. Come si legge nel comunicato ufficiale di richiamo diffuso dal Ministero della Salute, il ritiro delle bottiglie di grappa dal commercio si è reso necessario perché il prodotto non possiede le caratteristiche di bevanda spiritosa (acquavite di vinaccia) di cui all’allegato 1 del REg. UE n.787/2019 del 17 aprile 2029, per la presenza di alcol di alcol isopropilico e glicole etilenico. Il regolamento UE n. 787/2019 si occupa proprio di disciplinare la produzione e la commercializzazione delle bevande spiritose. In particolare, l’allegato 1 definisce le categorie di bevande spiritose riconosciute. Per questo motivo, all’interno dell’allegato vengono elencate tutte le categorie di bevande spiritose che possono essere prodotte e vendute all’interno dell’Unione europea. Un elenco che basa la classificazione su materia prima principale, processo di produzione e caratteristiche organolettiche. Grazie a questa normativa è possibile garantire la trasparenza, proteggere le denominazioni, facilitare il commercio e assicurare la conformità. Le bevande non conformi a quanto previsto dal regolamento non possono essere riconosciute tra quelle spiritose: per questo motivo, la loro non conformità provoca il ritiro del prodotto dal commercio. Per questo motivo, come sempre, in tutti i casi descritti, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita. Il negoziante si occuperà di sostituire la merce o di emettere il relativo rimborso.