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lte autovelox: cade l’obbligo di comunicare chi era alla guida quando è proposto il ricorso al giudice o al prefetto contro il verbale d’infrazione al CdS.

La violazione dell’obbligo di comunicare i dati del conducente si configura solo quando sono definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi: va emesso un nuovo invito col rigetto del ricorso

Non è raro per gli automobilisti ricevere un verbale d’infrazione con decurtazione dei punti dalla patente e conseguente invito a dichiarare chi ha commesso la violazione. Da oggi però con un’ordinanza della Cassazione, la Suprema Corte torna a bacchettare l’indiscriminato utilizzo dell’autovelox. Addio al taglio dei punti patente Quando è proposto il ricorso al giudice o al prefetto contro il verbale d’infrazione al codice della strada, ad esempio per eccesso di velocità, l’obbligo di comunicare i dati del conducente per il taglio dei punti sulla patente deve ritenersi sospeso fino al momento in cui è definito il procedimento giurisdizionale o amministrativo. E dunque se i verbali dell’infrazione presupposta sono annullati dal giudice o dal prefetto, sono escluse anche le violazioni dell’articolo 126 bis, secondo comma, Cds sull’obbligo di comunicare i dati personali e della patente relativi al conducente del veicolo. È quanto emerge dall’ordinanza 26553/2024 pubblicata l’11 ottobre dalla seconda sezione civile della Cassazione. È accolto uno dei motivi di ricorso proposti dall’automobilista cui sono stati notificati ben undici verbali per non aver comunicato i dati di era alla guida entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione. Il giudice di pace si limita a ridurre la sanzione al minimo edittale e il Tribunale rigetta l’appello. Ora trova ingresso la censura secondo cui il giudice di secondo grado avrebbe dovuto dichiarare nulli i verbali per la violazione delle norme sulla patente a punti, visto che i verbali per eccesso di velocità rilevato dall’autovelox sono stati annullati dal giudice per difetto di motivazione. E ciò per la stretta connessione fra il verbale presupposto e la violazione di cui all’articolo 126 bis, secondo comma, Cds.Non convince il collegio l’orientamento di giurisprudenza più risalente secondo cui il termine per comunicare i dati decorrerebbe non da quando è definita l’opposizione contro il verbale dell’infrazione presupposta ma dalla richiesta rivolta dall’autorità al proprietario del veicolo. In caso di esito negativo del ricorso, invece, l’amministrazione deve emettere un nuovo invito all’obbligo a comunicare i dati: dalla notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere; se l’esito del procedimento è favorevole, con annullamento del verbale di accertamento, viene meno il presupposto affinché si configuri la violazione. La parola, dunque, passa al giudice del rinvio che dovrà escludere le violazioni dell’articolo 126 bis, secondo comma, Cds correlate a verbali definitivamente annullati dal giudice (o dal prefetto).sdoganata dal dm Bianchi risulta applicabile anche allo Scout speed installato a bordo dell’auto. Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non basta premurarsi per fare multe a gogo se poi non si pensa effettivamente alla sicurezza stradale, alla certezza delle rilevazioni ed al rispetto del diritto di difesa dei presunti trasgressori.

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